[1]Disponibilita' delle acquisizioni

[2]La legge regionale stabilisce le modalita' con le quali gli enti locali, i sindacati, le forze produttive e gli altri organismi della societa' civile, i singoli interessati, possono avvalersi dell'informazione, dei dati, ricerche e studi relativi alla programmazione, di cui la Regione dispone attraverso l'attivita' dei propri organi, ovvero attraverso rapporti con enti ed istituti esterni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art69 · fonte del testo