1. La Regione riconosce nel patrimonio storico, archeologico, artistico e paesistico un preminente contributo ai valori della civilta' ed un aspetto inalienabile della cultura e dell'identita' regionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art9 · fonte del testo