1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. 2. Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il suo Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

Testo vigente dal 1 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-23;44~art39 · fonte del testo