[1]La consultazione

[2]La Regione consulta gli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunita' regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione, secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento. La Regione predispone altresi' indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e di ricerca.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art9 · fonte del testo