[1]Autonomia e partecipazione

[2]La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attivita' politica, economica e sociale della comunita' regionale e nazionale. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici e' condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di liberta' di tutti i cittadini. La Regione afferma che il concorso degli enti locali e l'apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e di tutti i cittadini e' elemento fondamentale della politica regionale. La Regione considera con favore il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alle attivita' regionali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art2 · fonte del testo