[1]L'informazione

[2]La Regione riconosce che presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei. La Regione da' relazione periodica della sua attivita', organizza conferenze con gli enti locali, cura i contatti con gli organismi di azienda, di scuola, di comunita' locali, secondo le norme e le modalita' dello Statuto e del Regolamento. Essa stabilisce rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audiovisivi, e provvede ad istituire forme di comunicazione che consentano alla comunita' regionale di esprimere le proprie esigenze.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art8 · fonte del testo