La revisione dello Statuto e' deliberata con legge regionale col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. La legge di revisione e' inviata alle Camere entro cinque giorni dalla deliberazione ed e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla entrata in vigore della legge di approvazione. L'abrogazione totale dello Statuto non e' ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art70 · fonte del testo