[1]Pubblicita' degli atti amministrativi

[2]Le deliberazioni degli organi della Regione, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel Bollettino Ufficiale della Regione. Qualsiasi cittadino puo' avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo. Il Segretario generale della Regione e' responsabile della pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art65 · fonte del testo