[1]Pubblicazione obbligatoria

[2]La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e' obbligatoria per: - le leggi regionali promulgate; - i Regolamenti regionali promulgati; - tutti i provvedimenti della Regione presi su deliberazione del Consiglio, per estratto; - le ordinanze di promozione di giudizio di legittimita' costituzionale in seguito ad ordinanza della Corte costituzionale di comunicazione alla Regione Liguria interessata; - le ordinanze e le sentenze della Corte costituzionale che respingono istanze relative a questioni di legittimita' costituzionale di interesse della Regione Liguria; - gli atti di costituzione della Regione in giudizi di legittimita' costituzionale; - la notizia del deposito di un ricorso presentato dalla Regione in via principale innanzi la Corte costituzionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art56 · fonte del testo