Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione non sostituisce la notificazione ai diretti interessati. La legge regionale puo' stabilire in casi determinati particolari forme di pubblicita' che, in aggiunta alla pubblicazione per estratto e alla notificazione di cui al precedente comma, rendono effettiva la conoscenza degli atti da parte dei cittadini. I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti amministrativi regionali con efficacia esterna. Ai fini della tutela giurisdizionale dei loro diritti e interessi i cittadini hanno anche diritto di ottenere copie autentiche di tutti gli atti del procedimento amministrativo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;345~art57 · fonte del testo