Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

  • a)alle dichiarazioni, rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potesta' o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;
  • b)alle comunicazioni di stato civile;
  • c)alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Testo vigente dal 7 novembre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470~art3 · fonte del testo