Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei casi di urgenza l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo precedente puo' essere iniziata, dietro autorizzazione del Ministero della guerra, prima che avvenga la registrazione alla Corte dei Conti, limitatamente, pero', a un decimo del loro importo. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata alla Corte dei conti.
tolto: In caso di mancata approvazione, l'assuntore non ha diritto che al pagamento delle provviste e dei lavori fatti nei limiti sopraindicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art24 · fonte del testo
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