Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati e - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:

tolto: a) dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di riparti distaccati;

tolto: b) dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;

tolto: c) dal comandante del presidio, se stipulati per conto di piu' corpi di uno stesso presidio;

tolto: d) dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'interesse di piu' presidi dello stesso corpo d'armata.

tolto: Il Ministero approva e - salvo sempre il disposto dell'articolo seguente - rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di piu' corpi d'armata e quelli per i quali si riservi tale facolta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art22 · fonte del testo