Il penultimo comma dell'art. 17 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e' modificato come segue: "Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera o di ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di cui al regio decreto-legge 18 agosto 1942 n. 1175, e di altre Amministrazioni, gli assegni sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al terzo de gli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli istituti di ricovero, e alle condizioni di famiglia dell'invalido".

Testo vigente dal 25 novembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-04;829~art1 · fonte del testo