Art. 31-quater — Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica per l'anno 2020

In considerazione della grave recrudescenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di contenere il carattere particolarmente diffusivo del contagio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dall'articolo 21-ter, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti ((entro il 28 febbraio 2021)) si svolgono ((entro il 20 maggio 2021)). Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 14 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 dicembre 2020 al 14 gennaio 2021. 5 parole tolte, 5 parole aggiunte.

… seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il tolto: 31 dicembre 2020 aggiunto: 28 febbraio 2021 si svolgono entro il tolto: 31 marzo aggiunto: 20 maggio 2021. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-28;137~art31quater · fonte del testo