Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1976, con voto n. 443/444, sono dichiarate di pubblica utilita' indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione e' demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251. I termini, rispettivamente, di 6 e 15 anni, previsti dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 928, per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 14 ottobre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;570~artunico · fonte del testo