Le opere per la costruzione di un primo nucleo portuale completo e funzionale, contemplate nell'aggiornamento del piano regolatore generale del porto di Genova-Voltri in data 5 novembre 1968, approvato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 25 ottobre 1969, n. 2904, e previste nel relativo progetto di massima in data 8 agosto 1969 e 5 giugno 1970, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 9 settembre 1970, con voto n. 1469, sono dichiarate di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge, e la loro esecuzione resta demandata al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi della legge 20 dicembre 1967, n. 1251. I termini, rispettivamente di 6 e 15 anni, previsti dall'articolo 4 della predetta legge per condurre a termine le espropriazioni necessarie all'attuazione del piano regolatore generale e per la costruzione delle opere di ampliamento, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-06;928~artunico · fonte del testo