Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per quanto non previsto dai precedenti articoli valgono, nei confronti degli ufficiali di complemento assoggettati alla ferma volontaria, le norme vigenti presso ciascuna Forza armata. Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, relative al reclutamento degli ufficiali piloti di complemento, rispettivamente, dell'Aeronautica e della Marina, nonche' quelle di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;371~art4 · fonte del testo
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