Le spese occasionate, causate dalla domanda di estradizione, dalla cattura, dall'interrogatorio, e dal trasporto dell'estradato, sono a carico dello Stato richiedente e dal medesimo rimborsate in base a documenti.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
Le spese occasionate, causate dalla domanda di estradizione, dalla cattura, dall'interrogatorio, e dal trasporto dell'estradato, sono a carico dello Stato richiedente e dal medesimo rimborsate in base a documenti.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art13 · fonte del testo
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