Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
Le spese occasionate dalla domanda di estradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo: quelle del transito sono a carico del Paese richiedente.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art14 · fonte del testo
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