Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 aprile 2017, n. 64.
Abrogato dal 31 maggio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1962 al 31 maggio 2017. 65 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale di cui alla presente legge spetta, all'alto dell'assunzioni di funzioni all'estero, un'indennita' di prima sistemazione nella misura della meta' dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennita' non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1546~art13 · fonte del testo
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