Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 252 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Cessazione di privilegi tributari
tolto: Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.
tolto: Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle A e B del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, societa', enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore. Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle societa' e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora l'esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza. In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio. In caso di contestazione sulla natura o sulla finalita' dell'ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i ministeri competenti. La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della societa', ente od istituto anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-03-20;112~art9 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.