Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di contabilizzazione (articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

[2]1. L'agente della riscossione rende la contabilita' delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalita' e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le modalita' con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all'agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall'articolo 219, comma 1. 3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine ((...)) alla resa delle contabilita' di cui al comma 1. 4. L'agente della riscossione tiene la contabilita' delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' per la resa della contabilita' amministrativa di cui all'articolo 252 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' le notizie di accertamento e di riscossione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. 9 parole tolte.

… delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell'agente della riscossione in ordine tolto: allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato eaggiunto: ... alla resa delle contabilita' di cui al comma 1. 4. L'agente della riscossione …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art220 · fonte del testo