Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)

[2]1. Ai fini del presente capo per entrate si intendono:

  • a)le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
  • b)i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
  • c)le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
  • d)le entrate patrimoniali;
  • e)le entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
  • f)le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
  • g)le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie e amministrative;
  • h)le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella ((allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123));
  • i)i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
  • l)tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2025 al 20 dicembre 2025. 27 parole tolte, 18 parole aggiunte.

h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella tolto: allegata aggiunto: allegato 2 al testo unico delle disposizioni tolto: concernenti le imposte ipotecarie e catastali aggiunto: legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo tolto: 31 ottobre 1990 aggiunto: 1° agosto 2025, n. tolto: 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139 aggiunto: 123;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art20 · fonte del testo