Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi. 2. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'agente della riscossione espressamente autorizzati. 3. L'agente della riscossione pu compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
