Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Articolo abrogato dalla l. 28 luglio 1961, n. 835.
Abrogato dal 15 settembre 1961
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1953 al 15 settembre 1961. 78 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Esenzione semestrale per autovetture nuove di fabbrica
tolto: Legge 17 gennaio 1949, n. 6, art. 10.
tolto: Le autovetture nuove di fabbrica di produzione nazionale adibite al trasporto di persone sono esentate dal pagamento della tassa di circolazione per tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione, a decorrere dalla data della prima immatricolazione. Le autovetture ammesse al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 della annessa tariffa H.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 835
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-02-05;39~art19 · fonte del testo
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