Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. 235 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 55 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).aggiunto: Testo unico-art. 26
tolto: Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 23, il maresciallo che, per menomate condizioni fisiche, non sia ritenuto piu' idoneo ad un utile servizio militare e' dispensato dal servizio, salvo all'interessato il diritto al trattamento di riforma o di quiescenza che possa spettargli, ed almeno che l'amministrazione militare - ricorrendone le condizioni - non intenda valersi della facolta' di cui al secondo comma del precedente art. 19 per il trasferimento d'autorita' del sottufficiale nella posizione di servizio sedentario. Peraltro, qualora l'amministrazione non creda di valersi dell'accennata facolta' e non ritenga, d'altronde, opportuno il definitivo allontanamento del sottufficiale dal servizio, puo' procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 25, per non piu' di sei mesi. La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione militare lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al maresciallo che gia' abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto. Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il maresciallo non e' in grado di assumere servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma 1° del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art26 · fonte del testo
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