Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n.66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1932 al 9 ottobre 2010. 113 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 51 aggiunto col R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037; al R decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).aggiunto: Testo unico-art. 22
tolto: Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.) abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia. L'aspettativa per infermita' puo' essere disposta, anche d'ufficio, su proposta della competente autorita' militare o sulla base di prove dalla medesima raccolte. L'aspettativa per motivi di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da ragioni di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-15;1514~art22 · fonte del testo
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