[1](art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]((Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati. Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia)).

Testo vigente dal 14 febbraio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 febbraio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1968 al 14 febbraio 1973. 125 parole tolte, 66 parole aggiunte.

Ai tolto: sostituti reggenti che prestino servizio, senza interruzione, da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di quindici giorni aggiunto: reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che puo' essere usufruito anche in periodi frazionatitolto: , compatibilmente con le esigenze del servizio. Inoltre, nei casi di assenza dal servizio per malattia, accertata dall'amministrazione, dei sostituti reggenti con almeno un anno di servizio continuativo, viene mantenuto il rapporto di lavoro per un periodo di tre mesi. Durante il predetto periodo di assenza e' corrisposto il trattamento economico normale per il primo mese, ridotto alla meta' per gli altri due mesi. Alla scadenza del terzo mese di assenza per malattia, se ii sostituto reggente non riprende servizio, decade dall'incarico. La risoluzione del rapporto di lavori e' subito operante nei confronti dei reggenti che abbiano una anzianita' inferiore ad un anno di servizio continuativoaggiunto: . Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sara' concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art128 · fonte del testo