Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 99 parole tolte, 13 parole aggiunte.
tolto: I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di appello esercitano rispettivamente anche le funzioni di presidente o di presidente di sezione e di procuratore del Re nei Tribunali, ovvero quelle di procuratore del Re aggiunto in quei Tribunali in cui l'ufficio di procuratore del Re e' coperto da magistrati di grado superiore giusta la disposizione dell'articolo seguente. I presidenti di sezione nei Tribunali devono essere normalmente meno anziani del presidente del Tribunale. Nei Tribunali piu' importanti indicati nella tabella, le funzioni di capo dell'ufficio di istruzione sono esercitate da magistrati aventi grado di consigliere di Corte d'appello.aggiunto: Ordinamento-art. 99 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art99 · fonte del testo
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