Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 92 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ministero pubblico puo' chiedere di parlare e conchiudere in tutti gli altri affari civili che si trattano nelle pubbliche udienze, ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia.
tolto: Rimane inoltre salva la facolta' concessa dall'ultima parte dell'art. 346 del Codice di procedura civile.
tolto: Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente o non si possa immediatamente avere un uffiziale del ministero pubblico, sara' disteso processo verbale del fatto e lo si trattera' all'ufficio del ministero pubblico, affinche' proceda nelle forme piu' spedite.aggiunto: Ordinamento-art. 85 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art85 · fonte del testo
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