Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1924 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
tolto: La giurisdizione di detta suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.
tolto: La Suprema Corte puo', inoltre su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del Ministro per la giustizia, o su istanza del magistrato incolpato, avocare a se' o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.aggiunto: Ordinamento-art. 188 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art188 · fonte del testo
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