Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 102 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I procuratori generali presso le Corti di appello possano essere collocati a disposizione del Ministro della giustizia, quando cio' sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

tolto: Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

tolto: Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.aggiunto: Ordinamento-art. 175 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art175 · fonte del testo