Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1923 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il tempo passato dai magistrati in aspettativa per servizio militare o per motivi di salute o di famiglia o in disponibilita' non importa interruzione di servizio, ne' pregiudizio all'anzianita', salvo le disposizioni vigenti in ordine al tempo utile per la pensione.
tolto: Il servizio militare non importa nemmeno interruzione del tirocinio necessario per l'ammissione all'esame per la nomina a giudice aggiunto.
tolto: Nel caso di sospensione dall'ufficio si deduce dal servizio il tempo trascorso in tale stato.aggiunto: Ordinamento-art. 161 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2786~art161 · fonte del testo
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