[1](Art. 119, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102).

[2]Nulla e' innovato per tutto cio' che concerne lavori aventi carattere straordinario relativi all'assetto edilizio delle Universita' e degli Istituti superiori di cui alle tabelle A e B, salvo quanto e' disposto dal R. decreto 18 maggio 1931, numero 544.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art57 · fonte del testo