[1](Art. 6, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]Lo stato giuridico dei professori di ruolo del R. Istituto superiore navale di Napoli, ivi comprese le procedure pel conferimento della nomina e del grado di ordinario e per i trasferimenti, e' regolato secondo le norme di cui al Titolo I, sezione II, capo I, del presente T. U. Agli effetti dei concorsi il predetto Istituto e' considerato come Facolta' di giurisprudenza.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art251 · fonte del testo