[1](Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003).

[2]Nelle citta' che siano sede di piu' Universita' o di piu' Istituti superiori ovvero di Universita', ed Istituti superiori e' costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Universita' Regia o dal piu' anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Universita'. ((Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere)).

[3]Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Testo vigente dal 27 maggio 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1933 al 27 maggio 1945. 26 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… Universita'. Il Comitato provvede al coordinamento delle attivita' assistenziali delle singole Opere. Di esso tolto: fanno parte il Segretario federale del Partito Nazionale Fascista o un suo delegato, un aggiunto: fa parte un rappresentante di ciascuna delle Operetolto: , un rappresentante della Milizia universitaria e un rappresentante del Gruppo universitario fascista.aggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art197 · fonte del testo