[1](Art. 49, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Non sono tenuti al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 14 giugno 1928, n. 1312, e 2 luglio 1929, n. 1182. L'esenzione totale di cui all'art. 1, lettera c) n. 5, della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e', peraltro, subordinata alle seguenti condizioni: 1° che i beneficiandi contemplati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge stessa abbiano, rispettivamente, sette o piu' figli, ovvero dieci o piu' figli, viventi ed a carico, di nazionalita' italiana; 2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Universita' o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facolta' o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art153 · fonte del testo