Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 215 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa
tolto: Regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, art. 3. Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 4. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 12
tolto: Alla gestione dei rischi di cui agli articoli precedenti sovraintende un comitato di vigilanza tecnico-amministrativa presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, e cosi' costituito: il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private del Ministero predetto; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno per la marina e uno per l'aeronautica; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile; un rappresentante della Corte dei conti; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato; due rappresentanti delle imprese assicuratrici; un rappresentante delle imprese armatoriali. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, a carattere nazionale. Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto viene nominato il segretario dei comitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art94 · fonte del testo
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