Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1965 al 1 gennaio 2006. 99 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Facolta' di divieto di cessione di rischi
tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 57
tolto: Le imprese nazionali, autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla vita e contro i danni, debbono comunicare al Ministero dell'industria e del commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel territorio stesso. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N.178.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art73 · fonte del testo
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