Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Misura della cauzione minima globale delle imprese in esercizio
tolto: Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1. (1° e 2° comma).
tolto: La misura della cauzione minima globale di cui all'art. 40 e' ridotta:
tolto: 1) alla meta', per le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404
tolto: 2) alla quinta parte, per le imprese di assicurazione indicate al terzo comma del precedente articolo, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1955, n. 294. Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni si applica una ulteriore riduzione alla meta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art48 · fonte del testo
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