Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Esecuzione dall'obbligo di costituzione delle cauzioni
tolto: Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, conv. nella legge 20 maggio 1929, n. 1133, art. 2 (3° comma). Decreto legislativo 4 ottobre 1946 n. 404, art. 5 (3° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 4, (3° comma).
tolto: Non sono soggette all'obbligo di costituzione delle cauzioni le societa' di mutua assicurazione e le societa' cooperative le quali, per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo comune e in rami non specificatamente indicati nell'art. 38, purche' i premi o contributi annui non siano superiori a lire centomila per ogni ramo e nel complesso, per tutti i rami esercitati, a lire cinquecentomila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art41 · fonte del testo
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