Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 162 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gravame contro il provvedimento del Ministro
tolto: Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 15
tolto: Contro il provvedimento del Ministro per l'industria e il commercio e' ammesso reclamo al Tribunale di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero dell'industria e del commercio nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento. Il Ministero trasmette il reclamo al Tribunale insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni. Il Tribunale, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, puo' fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei giudici e' incaricato di eseguirle in via sommaria. Le parti interessate possono chiedere di essere sentite personalmente. Il giudizio del Tribunale e' dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante sentenza. La sentenza e' soggetta ad appello. Questo e' proposto mediante ricorso da depositarsi nella cancelleria della Corte d'appello ed e' deciso con l'osservanza delle medesime forme.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art111 · fonte del testo
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