[1]Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello Stato, l'approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilita'. In tal caso i progetti debbono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonche' di una relazione giustificativa.

[2]I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata. Sulle opposizioni e sui reclami decide il Ministro per i lavori pubblici.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art47 · fonte del testo