[1]((Il presidente degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto puo' essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento ed assenza.

[2]Lo statuto di ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie nel cui ambito devono essere scelti.

[3]Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

[4]Il presidente, il vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

[5]Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione)).

Testo vigente dal 30 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1952

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1942 al 30 marzo 1952. 18 parole tolte, 68 parole aggiunte in 5 capoversi.

Il presidente tolto: dei singoli istituti aggiunto: degli Istituti autonomi provinciali e' nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto tolto: potra' aggiunto: puo' essere nominato un vice presidente tolto: il quale sostituira'aggiunto: , il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento tolto: o di aggiunto: ed assenza.

Lo statuto di tolto: sui all'art. 23 determinera': aggiunto: ogni Istituto determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a cinque; il numero dei sindaci incaricati della revisione delle gestioni; le modalita' della loro nomina ed eventualmente le categorie tolto: entro le quali aggiunto: nel cui ambito devono essere scelti.

aggiunto: Per gli Istituti siti in province il cui capoluogo ha una popolazione superiore ai 350 mila abitanti, fa parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Il presidente, il tolto: vice presidente aggiunto: vicepresidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermatiaggiunto: .

aggiunto: Ove ricorrano gravi motivi, il Ministro per i lavori pubblici, puo', con decreto, revocare il presidente dall'incarico e sciogliere il Consiglio di amministrazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art27 · fonte del testo