Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009. 296 parole tolte, 24 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Art. 68, libro II, parte I e art. 6, comma I, libro III, parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 1 e 2 R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950;art.2 R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582; art. 1 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209, e art. 5 legge 14 giugno 1928, n. 1398.
tolto: La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice del Monte-pensioni, riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel precedente articolo 6 per collocarli in impiego fruttifero.
tolto: I fondi disponibili si investono:
tolto: 1° in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato;
tolto: 2° per una quota non superiore al decimo, in cartelle del credito comunale e provinciale e in titoli a queste parificati, i quali fruttino un interesse non inferiore al 6,50 per cento annuo, tenendo conto dello scarto sul valore nominale;
tolto: 3° in mutui per opere pubbliche agli enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti, ai sensi delle disposizioni vigenti, con le norme e condizioni di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950; nonche al R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 802, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 209; e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398;
tolto: 4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti, giusta l'art. 2 del R. decreto-lege 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, e successive disposizioni;
tolto: 5° in conto corrente col Tesoro dello Stato.aggiunto: Testo unico-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707~art8 · fonte del testo
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