Art. 77
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 62 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli
tolto: Art. 15, n. 2° e 3°, legge n. 717/1965. Le tariffe di favore per i trasporti ferroviari e per i trasporti effettuati dalla marina convenzionata o non, ivi compresi i traghetti per mezzi gommati, di cui all'art. 82, si applicano anche ai prodotti agricoli, con le modalita' indicate nello stesso articolo.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art77 · fonte del testo
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