Art. 330
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 67 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Norme per la concessione di particolari finanziamenti
tolto: Art. 2, c. 4°, legge numero 166/1952. Nel regolamento di cui all'articolo precedente sono stabilite le norme per la concessione dei finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti, di cui al primo comma dell'art. 26, del presente testo unico, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'art. 24, secondo comma, del presente testo unico.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art330 · fonte del testo
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