[1]Ripartizione della spesa di manutenzione delle strade

[2]Art. 9, legge numero 601/1917. La spesa della manutenzione delle strade di cui al precedente articolo e' sostenuta dalle province e ripartita in ragione di un quarto a carico di esse, un quarto a carico dei comuni e della meta' a carico dello Stato. La spesa e' obbligatoria per le province, ed e' obbligatorio il relativo contributo per i comuni interessati.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art314 · fonte del testo