[1]Opere stradali: ripartizione della spesa

[2]Art. 35, L. n. 255/1906. La spesa pel completamento delle strade comunali obbligatorie, di cui alla tabella B della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria, quella per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare, alla esistente rete stradale, i comuni o le frazioni isolati, di cui alla tabella C, della citata legge, e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti, elencate nella tabella D, della legge medesima, e' ripartita in ragione di tre quarti a carico dello Stato e di un quarto a carico delle province.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art200 · fonte del testo